Art. 6.

      1. Qualora la cauzione, a seguito di atti esecutivi sulla medesima o per altra causa, venga, a mancare, a diminuire o comunque a perdere la sua efficacia, il presidente della corte d'appello invita l'ufficiale giudiziario ad integrarla nel termine di tre mesi; decorso inutilmente tale termine, lo sospende dalle funzioni.
      2. Il provvedimento di sospensione è immediatamente comunicato al Ministro della giustizia, il quale dispensa dal servizio l'inadempiente.
      3. In caso di cessazione dalle funzioni, per lo svincolo della cauzione l'ufficiale giudiziario, nel termine di sei mesi, deve farne istanza al presidente del tribunale nella cui giurisdizione ha prestato l'ultimo periodo di servizio.
      4. Dell'istanza di svincolo deve essere dato avviso mediante pubblicazione nel foglio degli annunzi legali delle province ove l'ufficiale giudiziario ha prestato servizio negli ultimi dieci anni, nonché mediante

 

Pag. 5

affissione nell'albo dell'ufficio giudiziario competente per il luogo ove si è verificata la cessazione dal servizio.
      5. Le opposizioni allo svincolo devono essere presentate al cancelliere del tribunale competente nel termine di sei mesi dalla data dell'ultimo avviso.
      6. Decorso il termine di cui al comma 5, il presidente del tribunale, sentito il pubblico ministero, decide in merito alle eventuali opposizioni e provvede sulla domanda di svincolo.